Con la deliberazione n. 121/2018, la Corte dei Conti, Sezione Abruzzo, ha dichiarato che gli oneri sostenuti dall’ente per i rinnovi contrattuali debbano essere esclusi non solo in sede di verifica della spesa del personale complessiva ma anche nel raffronto con quella sostenuta per i contratti di lavoro flessibili. Lo stesso principio ma in relazione alla mancanza di discrezionalità dell’ente pubblico nel riconoscere quanto dovuto era stato inserito nella circolare n. 6/2017 del Mef e nella deliberazione n. 2/2010 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie. Benché questo principio sia stato dettato per una norma diversa, secondo la Corte, trova applicazione “anche nell’attuale assetto normativo e ciò poiché la carenza di discrezionalità dell’amministrazione nel “riconoscere” gli emolumenti aventi origine nei c.d. rinnovi contrattuali ovvero il loro essere non affatto riconducibili ad una “volontà” dell’ente locale finalizzata ad espandere la spesa per il personale, non può che determinare l’esclusione della computabilità di tali oneri nel limite di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010.
Fonte: Vincenzo Giannotti, “Fuori dal tetto di spesa i costi dei rinnovi contrattuali per il personale a termine”, Il Sole 24 Ore – Il Quotidiano degli Enti Locali&Pa, 26 settembre.