Con la sentenza n. 272/2015, la Consulta ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Veneto e ha dichiarato incostituzionale il blocco delle assunzioni e dei rinnovi contrattuali previsto per le PA che sforano i tempi massimi di pagamento ai fornitori.
Tale sanzione è stata introdotta, insieme ad altre, dall’art. 41, comma 2 del Decreto n. 66/2014: l’applicazione della sanzione in commento è determinata sulla base di un parametro specifico, quale l’indicatore sulla tempestività dei pagamenti (ossia il tempo medio impiegato dalla singola PA per liquidare le fatture).
La Consulta, giudicando incostituzionale il blocco delle assunzioni non ha, comunque, eliminato l’obbligo di calcolare e pubblicare sul sito istituzionale il dato di cui sopra, né ha eliminato le altre sanzioni stabilite dal suddetto art. 41.
L’illegittimità del blocco del personale è stata decretata in seguito alla rilevazione della mancata proporzionalità di tale sanzione e della sua inutilità a risolvere le cause (perlopiù esterne) alla base dei ritardi nei pagamenti.
Tuttavia, la Corte ha specificato che non è da considerarsi illegittima la decisione di sanzionare le PA colpevoli di attese medie troppo lunghe e ha invitato lo Stato a individuare nuove differenti misure che si rivelino proporzionali.