Le indicazione riportate nel parere dell’Aran evidenziano come sia possibile erogare l’indennità di produttività anche ai dipendenti che – in ragione dell’orario spezzato – percepiscono il compenso per il disagio a patto che si sia verificata l’assegnazione preventiva degli obiettivi, che sia dimostrato il raggiungimento degli stessi e che la valutazione sia positiva.
È bene sottolineare che l’indennità di produttività può essere distribuita solo nel caso in cui vengano rispettati sia tutti i principi del contratto che quelli dettati dal Dlgs 150/2009 (considerando le modifiche introdotte dal Dlgs 74/2017).
Il parere riprende anche le condizioni che consentono l’erogazione contemporanea di più un’indennità: i presupposti devono essere tra loro diversi e non si deve avere nessuna sovrapposizione tra le fattispecie che sono poste a base. In pratica, è legittimo erogare l’indennità di disagio per remunerare prestazioni che vengono svolte con un orario spezzato,sempre che il medesimo non sia costituito dall’ordinario rientro pomeridiano.