Personale – La Corte dei Conti sulla contrattazione decentrata

13 Maggio 2016
Studio Sigaudo

La Corte dei Conti Veneto ha fornito indicazioni in merito alla gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata (deliberazione n. 263/2016):

  • La corretta procedura da seguire prevede tre fasi consequenziali: 1) individuazione a bilancio delle risorse; 2) costituzione del fondo; 3) stesura di un contratto decentrato che definisca le modalità di ripartizione del fondo.
  • L’atto formale di costituzione del fondo (di competenza dei dirigenti) è necessario per attribuire il vincolo contabile alle risorse e preparatorio alla sottoscrizione del contratto, e per tali motivi deve realizzarsi all’inizio dell’esercizio.
  • In caso di mancata costituzione formale del fondo, il risultato di amministrazione vincolato comprenderà la sola quota del fondo obbligatoria (ossia la parte stabile), mentre le parti variabili costituiranno economie di spesa.
  • La Corte avanza dei dubbi sulla legittimità della prassi ormai molto diffusa della cosiddetta contrattazione tardiva (realizzata nell’esercizio successivo a quello di riferimento).
  • La Corte rifiuta, con riferimento alle risorse del fondo, l’apposizione del vincolo sull’avanzo di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto.

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