Un principio generale dell’ordinamento giuridico, ribadito anche dalla Corte dei Conti, limita a casi del tutto eccezionali il ricorso a collaborazioni esterne da parte delle PA.
La delibera n. 6/2005 delle sezioni riunite della Corte dei Conti ha stabilito che è necessaria una valutazione del contenuto dell’atto di conferimento. Sono inclusi tra gli incarichi di studio previsti dall’art. 1, commi 11 e 42 della Legge n. 311/2014: studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione; studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi; attività di consulenza consistenti in valutazioni finalizzate ad individuare soluzioni nell’interesse dell’amministrazione conferente.
Sempre la Corte dei Conti ha individuato due profili di legittimità legati all’atto di conferimento:
- L’atto deve essere corredato dal parere dell’organo di revisione e dalla corretta verifica del rispetto dei limiti di spesa.
- L’atto deve essere preceduto dall’adozione del Piano della performance di cui all’art. 10 del DLgs. n. 150/2009.
Infine, ancora la Corte dei Conti ha affermato che per gli incarichi di collaborazione rilevano l’unicità, la singolarità, la puntualità dell’incarico, la determinatezza del periodo di svolgimento della prestazione.