Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie nella pronuncia di indirizzo n. 26/2014/QMIG, il limite di spesa cui sono soggette le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio si applica indistintamente all’ammontare complessivo delle risorse a tal fine destinate. Quindi, tanto le risorse del bilancio imputate al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1°.4.1999), quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, presentano le medesime caratteristiche funzionali di destinazione – ed essendo idonee ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo – sono soggette alla medesima disciplina vincolistica.
Inoltre, come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, il limite di spesa deve essere applicato all’ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti.
Deve altresì evidenziarsi che non sono ammesse deroghe al limite di spesa complessivo.