naviga tra gli articoli
Cassazione
Condividi l'articolo
9 Settembre 2015

Personale – RUP: responsabilità per la sicurezza sul lavoro

La sentenza n. 34088/2015 della Cassazione penale verte sul tema della responsabilità del RUP in ambito di sicurezza sul lavoro, ricordando gli obblighi in tal senso definiti dagli artt. 7 e 8 del DPR n. 544/1999.

Il caso in oggetto è il seguente: un operaio viene colpito da una pompa di betoniera riportando lesioni e il RUP del Comune committente dei lavori viene incriminato per lesioni personali, poiché sulla sua figura ricadeva l’obbligo di far applicare all’impresa esecutrice il piano di sicurezza e coordinamento.

Riconosciuto colpevole dal Tribunale e dalla Corte d’appello, il RUP ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere l’annullamento della condanna a due mesi di reclusione. Tuttavia, la Cassazione ha confermato la responsabilità dell’imputato come “responsabile del procedimento” e “responsabile dei lavori” sulla base delle seguenti considerazioni:

  • Secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5, comma 1, lettera a) del DPR n. 494/1996, spetta al RUP l’obbligo di verificare le condizioni di sicurezza del lavoro in attuazione dei relativi piani.
  • La posizione del RUP quale garante per la sicurezza è valida sia nella fase generica dei lavori legata all’elaborazione dei piani per la sicurezza, sia nella fase concreta di svolgimento dei lavori in merito al controllo della corretta attuazione dei suddetti piani di sicurezza.

Nel confermare le sentenze dei precedenti gradi di giudizio, quindi, la Cassazione ha rilevato l’inadempimento da parte del RUP degli obblighi sopra evidenziati, inadempimento che ha condotto all’evento lesivo.

Articoli correlati

Scorri i documenti