La delibera n. 256/2016 della Corte dei Conti del Veneto riassume e chiarisce alcuni punti oscuri in merito alle condizioni per poter accedere alla mini-sanatoria prevista dall’art. 4 del DL n. 16/2014 in caso di scorretto utilizzo del fondo del salario accessorio.
La normativa prevede che “le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”. Il comma 3 del DL citato presenta, però, una possibile sanatoria relativa ai contratti integrativi stipulati fino al 31/12/2012; per poter beneficiare di tale sanatoria, l’ente deve soddisfare le seguenti condizioni:
- essere in regola con il Patto di stabilità interno;
- aver rispettato la vigente disciplina in materia di spese del personale;
- essere in regola con i vincoli alle assunzioni di personale;
- aver rispettato le disposizioni dettate dall’art. 9, commi 1, 2-bis e 21 del DL n. 78/2010.
Un nodo non chiarito dalla normativa riguarda, tuttavia, il riferimento temporale delle condizioni sopra elencate ed è su questo punto che interviene il chiarimento della Corte del Veneto: ai fini dell’accesso alla sanatoria, l’ente deve aver rispettato tutti i requisiti oggettivi richiesti per l’intero periodo interessato dall’accertata criticità della costituzione del fondo.