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15 Luglio 2016

Personale – Spese per dipendenti in condivisione

La sezione Autonomie della Corte dei Conti è intervenuta per fornire chiarimenti circa il conteggio o meno delle prestazioni lavorative di dipendenti di altre Amministrazioni ai fini dei vincoli alla spesa di personale (deliberazione n. 23/2016).

I casi presi in considerazione dalla Corte sono i seguenti:

  • Istituto definito dall’art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, che consente ai Comuni con meno di 5.000 abitanti/ai consorzi che gestiscono servizi non industriali/alle Comunità montane/alle Unioni di fare ricorso alla collaborazione di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, previo consenso delle stesse. Se le 12 ore di servizio prestate presso la nuova PA sono in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro, tale prestazione è da conteggiare ai fini del limite ex art. 9, comma 28, DL n. 78/2010.
  • Istituto previsto dall’art. 14 del CCLN 22 gennaio 2004, per cui più enti fanno ricorso alla prestazione di uno stesso dipendente, all’interno delle 36 ore del normale orario di lavoro. In questo caso, le somme impiegate sono da conteggiare ai sensi dell’art. 1, commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006, ma non ai fini del tetto per le prestazioni di lavoro flessibile.
  • Utilizzo di dipendenti in posizione di comando presso gli enti previsti dall’art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 (cfr sopra). In questi casi la spesa corrispondente non è soggetta al limite imposto dall’art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010, a patto però che le economie di spesa realizzate dall’ente che “cede” il dipendente siano utilizzate per finalità diverse da nuove assunzioni o da spese aggiuntive di personale.

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