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23 Dicembre 2020

Piano Economico Finanziario, ARERA, Validazione e cos’altro?!?

Il 31 dicembre segna il termine (ultimo?!?) per l’approvazione del P.E.F. 2020 per i soggetti che hanno utilizzato la proroga con l’applicazione delle tariffe 2019. Vediamo i passaggi che interessano la redazione, la validazione e l’approvazione del P.E.F.

Siamo giunti alla fine dell’esercizio più “sfidante” degli ultimi anni in cui anche le novità introdotte da ARERA ci hanno messo lo zampino.

Detto ciò, abbiamo “portato a casa il pallone”.

Dal momento in cui i passaggi sono molti è mia intenzione fare un loro riepilogo:

  1. Redazione del P.E.F.: qualora l’Ente sia anche E.T.C. (Ente Territorialmente Competente) deve avere redatto il proprio P.E.F. grezzo, raccolto il P.E.F. grezzo degli altri eventuali gestori e operato nella loro fusione e aggregazione andando a elaborare quello che è il P.E.F. finale.

Ogni P.E.F. grezzo da cosa deve essere caratterizzato? Vediamo:

  • Ovviamente…P.E.F. grezzo elaborato seguendo lo schema tipo PEF di cui Appendice 1 deliberazione 443/19. Alcuni passaggi chiave che rispondono a quesiti posti da molti:
    • Il P.E.F. grezzo è compilato nella colonna di proprio interesse, quindi o Ciclo Integrato RU o Costi del Comune.
    • Il P.E.F. grezzo NON prevede l’inserimento dei dati di competenza dell’E.T.C., per questo le celle di sommatoria possono riportare dati non validi.
    • Il P.E.F. grezzo non permette di determinare la tariffa, solo l’aggregazione finale, post intervento E.T.C. renderà possibile questo passaggio.
  • Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante che, nel caso del Comune, è il Sindaco. Detta dichiarazione deve rispettare il modello di cui Appendice 3 deliberazione 443/19.
  • Relazione di accompagnamento redatta con l’intento di fornire alcune informazioni inerenti al P.E.F. lavorato e prodotto. Detta relazione deve essere elaborata nel rispetto del modello di cui Appendice 3 deliberazione 443/19.
  1. Nel caso in cui il Comune non sia E.T.C. invio del proprio P.E.F. grezzo, corredato dagli allegati di cui sopra, all’E.T.C.

Nel caso in cui il Comune sia E.T.C., raccolta di tutti i P.E.F. grezzi e lavorazione del P.E.F. finale con produzione quindi di:

  • E.F. finale: redatto seguendo lo schema tipo PEF di cui Appendice 1 deliberazione 443/19 di cui sopra, all’interno del quale questa volta saranno compilate entrambe le colonne e tutte le righe/celle di competenza dell’E.T.C., giungendo così a determinare la tariffa.
  1. Nel caso in cui il Comune sia E.T.C. ci sarà il passaggio di validazione del P.E.F. finale. Richiamando la deliberazione 57/2019 vediamo come la procedura di validazione possa essere svolta dai soli seguenti soggetti ben identificati con l’intento di evitare la sovrapposizione tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare e chi è chiamato a validarli. Vediamo chi identifica la norma:
  • Specifica struttura o unità organizzativa nell’ambito dell’Ente Medesimo.
  • Specifica struttura o unità organizzativa nell’ambito di un’altra amministrazione territoriale.
  • Qualora accetti, non vi è infatti obbligo di adempimento del compito, l’Organo di Revisione dell’Ente.
  1. Approvazione in Consiglio o delle sole tariffe trasmesse dall’E.T.C. nel caso in cui il ruolo non sia ricoperto dal Comune o del lavoro più ampio qualora l’Ente sia anche E.T.C..
  2. Nel caso in cui l’Ente sia anche E.T.C. dovrà provvedere al caricamento dei dati sul portale ARERA nei 30 giorni successivi. Per comodità si allegano le istruzioni per la modifica anagrafica utenti per ETC e il relativo comunicato ARERA del mese di luglio.

Fatto, è stato semplice vero?

Bene, anche perché tra poco si dovrà lavorare sul P.E.F. 2021.

Direi che è tutto, colgo l’occasione per augurarvi di passare il periodo natalizio nel migliore dei modi possibili.

A presto.

Marco Sigaudo

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