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10 Dicembre 2020

Il piano di razionalizzazione delle partecipate e le indicazioni della Corte dei Conti

La Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, ha distribuito, nel mese di novembre del 2020, un approfondimento inerente al piano di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali.

Il documento è allegato al presente articolo, si ritiene utile riprendere quanto riportato nella premessa dalla Corte.

In aderenza all’art. 20, comma 2, del TUSP, i piani di razionalizzazione periodica, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:

  1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 (norma che impone il presupposto della stretta inerenza delle partecipazioni societarie detenute da enti pubblici alla rispettiva missione istituzionale);
  2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  7. necessità di aggregazione di società.

Il successivo comma 3 dell’art. 20 in esame precisa che i provvedimenti di razionalizzazione periodica vanno adottati, ove ricorrano i parametri descritti, entro il 31 dicembre di ogni anno (con riferimento alla situazione del 31 dicembre del precedente, in aderenza all’art. 26, comma 11, del medesimo decreto legislativo) e, oltre a essere trasmessi alla banca dati istituita ai sensi del citato articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, vanno resi disponibili alla struttura di monitoraggio, indirizzo e controllo individuata, all’interno del Ministero dell’economia e delle finanze, in ragione dell’articolo 15 del Testo unico, nonché alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4 (le Sezioni riunite in sede di controllo, per le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici nazionali non assoggettati alla competenza della Sezione controllo enti, ai sensi della legge n. 259 del 1958).

L’art. 20, comma 4, dispone che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla citata struttura di monitoraggio e indirizzo costituita all’interno del Ministero dell’economia e delle finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Sia l’art. 24 che l’art. 20 del TUSP, prescrivono che anche le amministrazioni che non detengono partecipazioni societarie debbano comunicarlo alla sezione della Corte dei conti competente ed all’indicata struttura ministeriale di monitoraggio.

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