La partecipazione ai bandi PNRR è caratterizzata da importanti novità in merito alla progettazione.
Gli interventi vengono attuati nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, con particolare attenzione alla prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati, oltre che al pieno rispetto della normativa italiana e comunitaria, ivi inclusa la disciplina sugli aiuti di stato.
In linea generale, le Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti individuano, tra gli altri, i seguenti obblighi e principi, quali elementi cardine da rispettare in ogni processo di attuazione degli interventi:
- principio del “non arrecare danno significativo” (c.d. “Do No Significant Harm” – DNSH), in base al quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali;
- principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale.
PNRR e tagging climatico e digitale
Nel Dataset “TAG per il sostegno climatico e digitale del PNRR”, per ciascuna misura e submisura, sono indicati i campi di intervento dell’Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241, con il rispettivo TAG, il coefficiente di sostegno e l’ammontare di risorse associato. A una singola misura o submisura possono essere associati investimenti con differenti campi di intervento per TAG Climatico o Digitale, così come porzioni della spesa non utili al sostegno di alcun TAG. Il numero di righe del dataset è pertanto superiore al numero delle misure e submisure finanziate dal PNRR. Gli importi indicati si riferiscono alla percentuale effettiva di contributo agli obiettivi climatici e digitali, a cui devono essere destinate rispettivamente almeno il 37% e almeno il 20% delle risorse del Piano. Nel dataset sono presenti anche le riforme che non assorbono finanziamenti e non contribuiscono all’obiettivo climatico o digitale perché il campo di intervento dell’Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241 associato ha un coefficiente di sostegno ai citati obiettivi pari a zero.
Tagging climatico e digitale negli avvisi pubblici
La circolare 21 del 2021 riporta le istruzioni tecniche in merito alle procedure PNRR, tra queste analizziamo ora quelle inerenti ai principi, obblighi e priorità trasversali PNRR negli avvisi pubblici, prestando particolare attenzione agli elementi caratterizzati l’argomento del tagging climatico e digitale. Vediamo quali sono gli elementi principali da considerare:
- finalità e ambito di applicazione: ove la misura (riforma/investimento) lo preveda, richiamare il contributo che la stessa fornisce agli obiettivi climatici e digitali riportando in allegato gli impegni presi e le relative disposizioni del PNRR per la valutazione di tale contributo;
- interventi finanziabili: individuare le caratteristiche-chiave degli interventi e fornire indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto degli obiettivi climatici e digitali;
- criteri di ammissibilità: obbligo di individuare nella progettazione e negli specifici documenti tecnici di gara le condizioni prescrittive necessarie all’assolvimento del contributo climatico o digitale specificando le caratteristiche che dovranno avere i singoli interventi;
- modalità di valutazione e approvazione della domanda: prevedere esplicitamente i criteri di valutazione delle proposte progettuali in modo da valutare il contributo al conseguimento degli obiettivi climatici e alla transizione digitale;
- obblighi del soggetto attuatore: inserire tra gli obblighi del Soggetto attuatore il perseguimento dell’eventuale obiettivo climatico o digitale;
- meccanismi sanzionatori: prevedere la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione dell’obiettivo climatico o digitale.