Il giudizio formulato in primo grado dal Tar di Lecce viene ribaltato dalla sentenza n. 2174/2019 del Consiglio di Stato: la giunta comunale può infatti attribuire alla polizia municipale alcuni compiti aggiuntivi, senza una motivazione specifica, a condizione però che rientrino tra le competenze del settore. In qualche modo, infatti, i compiti individuati si possono ritenere non del tutto estranei ai doveri della polizia locale.
Le materie ascrivibili alle competenze della polizia locale possono essere assegnate nell’ambito di una modifica del proprio modello organizzativo. Nel caso specifico esse sono le seguenti: “procedimenti in materia di segnaletica stradale, ivi compresi quelli attinenti allo svolgimento delle procedure per l’acquisto ed eventuale posa in opera della segnaletica stradale verticale e orizzontale; rilascio dei contrassegni per auto per soggetti disabili, passi carrabili, tesserini per l’esercizio della caccia e per la raccolta dei funghi; di gestione dei servizi cimiteriali, inclusa la procedura di individuazione del gestore del servizio; concessione loculi comunali; notifica degli atti giudiziari e non giudiziari; autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e commercio e pubblici esercizi”.
Fonte: Arturo Bianco, Compiti allargati per la polizia municipale, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 15 aprile 2019.