Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni), attuando il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.
Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa.
La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.
Il Principio:
Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.
L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.
L’accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto, cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:
- la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;
- il titolo giuridico che supporta il credito;
- l’individuazione del soggetto debitore;
- l’ammontare del credito;
- la relativa scadenza.
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito.
Non è contabilmente corretto l’inserimento di un accertamento attuale relativo ad entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi in attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario.
L’impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza.
Gli elementi costitutivi dell’impegno sono:
- la ragione del debito;
- la determinazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio;
- la relativa scadenza.
Al pari di quanto sancito per la gestione delle entrate, si presuppone l’esistenza di idonea documentazione attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto, cui è affidata la gestione della relativa spesa, i requisiti qui richiamati.
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.
In ogni caso, per l’attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell’attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell’elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all’art. 128 del D.Lgs.163/2006.
Al fine di dare attuazione al principio della competenza finanziaria potenziata, gli enti provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi.
Fonte: La lezione e il materiale messo a disposizione dal Dott. Marco Sigaudo in occasione del ciclo di webinar “Il bilancio di previsione” che si potrà seguire in diretta oppure in differita sulla piattaforma Formazione TuttoPA.