L’ordinanza n. 18292/2020 della Corte di Cassazione conferma quanto peraltro già indicato nell’articolo 124 del D.lgs. n. 267/2000, ovvero che dopo 15 giorni dalla pubblicazione delle sue deliberazioni il Comune deve rimuovere le informazioni che riportano i dati sensibili di un soggetto e che dunque non riguardano l’organizzazione degli uffici o il funzionamento dell’Ente Locale.
L’articolo n. 124 del Tuel riporta:
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Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante ((pubblicazione)) all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
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Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante ((pubblicazione)) all’albo pretorio del comune ove ha sede l’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
Fonte: Andrea Alberto Moramarco, Viola la privacy il Comune che non rimuove dall’albo pretorio online i dati del dipendente, NT+Enti Locali & Edilizia, 04 settembre 2020.