naviga tra gli articoli
privacy
videosorveglianza
Condividi l'articolo
13 Aprile 2021

La privacy nelle scuole – Domande più frequenti – Seconda parte

La disciplina della privacy nelle scuole ha come basi normative il Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. L’autorità ha stilato un decalogo (successivamente ampliato) per ricordare quelle che devono essere le regole finalizzate al rispetto della privacy nell’ambiente scolastico. Tali dettami si rivolgono a professori, genitori e studenti e forniscono indicazioni di carattere generale basate su pareri resi e su provvedimenti precedentemente adottati. Il principio fondamentale di una simile normativa consiste nell’importanza che sia gli studenti che le famiglie siano consapevoli del fatto che tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private – hanno l’obbligo di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali. Pertanto, le istituzioni devono rendere noto attraverso un’adeguata informativa (eventualmente anche online) quali dati raccolgono, come li utilizzano e con quali finalità (estrema cautela è richiesta per la raccolta di dati delicati come quelli sullo stato di salute, le convinzioni religiose o le origini etniche).

Scuola e privacy – Uso degli smartphone

Un “tasto dolente” riguarda poi l’utilizzo degli smartphone a scuola, tema al centro di numerosi dibattiti nel panorama pubblico italiano e che sembra non trovare mai una risposta definitiva. In questo caso, però, il Garante è molto chiaro: “spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l’utilizzo degli smartphone all’interno delle aule o nelle scuole stesse. In ogni caso, laddove gli smartphone siano utilizzati per riprendere immagini o registrare conversazioni, l’utilizzo dovrà avvenire esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte”.

A proposito dei video e delle fotografie spesso scattate dai genitori nei confronti dei figli e degli altri studenti (si pensi alle recite o alle gite), ci si domanda se tali riprese possano in qualche modo violare la privacy. Ovviamente, qualora le immagini siano state raccolte per fini personali o, comunque, siano destinate ad un ambito familiare o amicale, non ci sono problemi in termini di privacy. Ove, però, vi sia il desiderio del genitore di pubblicare tali fotografie o video su Internet, trattandosi di persone minorenni, deve essere richiesto il consenso agli esercenti la potestà genitoriale.

Scuola e privacy – Alunni e richieste di informazioni personali

Inoltre, le scuole possono consentire a soggetti legittimati di svolgere attività di ricerca tramite questionari, da sottoporre agli alunni, contenenti richieste di informazioni personali?

Sì, ma soltanto se i ragazzi (nel caso di minori, chi esercita la responsabilità genitoriale) siano stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e sulle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali degli alunni e, ove previsto, abbiano acconsentito al trattamento dei dati. Ragazzi e genitori devono, comunque, avere sempre la facoltà di non aderire all’iniziativa.

Scuola e privacy – Registrazione della lezione

Altro interrogativo posto dal Garante: l’alunno può registrare la lezione? Chiunque abbia frequentato l’università (preciso università poiché, normalmente, sono più gli studenti universitari a registrare le lezioni per poter approfondire o integrare i loro appunti rispetto agli studenti delle scuole primarie e secondarie) avrà sentito almeno una volta il docente dire: “non potete registrare quello che dico a lezione. Esiste il diritto d’autore!”. Ebbene, è strano sentirsi citare la Legge 633/1941 (che, per l’appunto, concerne la “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) soprattutto quando si è all’interno di università dove il diritto (come nel caso della scrivente) e le sue regole dovrebbero primeggiare, e non ingannare o intimorire i “poveri” studenti che decidono di registrare per poter anche solo apprendere uno stile espositivo migliore del proprio. Non si rinviene, pertanto, alcun divieto in tal senso, pur potendo considerare la lezione orale come “opera dell’ingegno del docente”. A conferma di ciò vi è l’articolo 71-sexies della Legge 633/41 sopra citata, il quale afferma che “la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater”. Per questo motivo il Garante sottolinea che sia lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Tuttavia, per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso.

E, sempre parlando di registrazioni, sono stati creati degli strumenti didattici, i c.d. “strumenti compensativi e aumentativi”, utili per tutti quei soggetti che presentano aprassia del linguaggio, disabilità intellettive e ogni altra forma di difficoltà comunicativa. Motivo per il quale il Garante, consapevole dell’importanza e dell’indispensabilità di tali mezzi e sulla base della specifica normativa di settore (Legge n. 170/2010[1]), ha riconosciuto agli allievi affetti da DSA la possibilità di poter utilizzare liberamente detti strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica senza che sia necessario richiedere il consenso delle persone coinvolte nella registrazione.

Scuola e privacy – Videosorveglianza

In ultimo, è possibile installare telecamere all’interno degli istituti scolastici ma il Garante precisa che “l’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso le scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. Può risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli. Le telecamere che inquadrano l’interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato”.

di Alessandra Totaro

[1] “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.

Articoli correlati

Scorri i documenti