L’art. 4 del Decreto interministeriale del 1° marzo 2019 procede con l’integrare quanto contenuto nell’Allegato n. 4/3, principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria, al Dlgs. n. 118/11.
Si registra una insussistenza dell’attivo nel caso in cui l’amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le “immobilizzazioni in corso”.
L’insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati:
- a) in sede di rendiconto dell’esercizio in cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale l’intervento cui la progettazione si riferisce non risulta più inserito;
- b) in sede di rendiconto dell’esercizio di emanazione della delibera concernente la mancata approvazione della progettazione;
- c) in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui l’ultima spesa riguardante il precedente livello progettazione sia stata liquidata (o dichiarata liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura riguardante l’affidamento della successiva fase di progettazione o l‘affidamento della realizzazione dell’intervento (quindi l’immobilizzazione non è più in corso). La registrazione dell’insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l’iter di realizzazione dell’intervento, si presume che la progettazione possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, l’attualità del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in considerazione del contesto cui l’opera si riferisce;
- d) in sede di rendiconto dell’esercizio in cui l’incarico di progettazione in corso di esecuzione è stato formalmente sospeso con delibera dell’ente, che decide di non proseguire la realizzazione dell’intervento;
- e) in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste nell’incarico di progettazione in corso di esecuzione, se non sono state effettuate le attività successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa). La registrazione dell’insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due esercizi consecutivi senza che sia proseguita l’attività di realizzazione della progettazione, si presume che la voce del patrimonio “immobilizzazione in corso” possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga approvata una delibera di Giunta che attesti l’attualità dell’interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione. La delibera deve altresì indicare i tempi previsti di aggiornamento del cronoprogramma riguardante la progettazione e l’avvio dell’opera.
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