Il maggior ripiano del disavanzo, richiamato tra le misure di emergenza Covid, a cosa è applicabile? Questa è la domanda a cui ha risposto la Commissione Arconet con La Faq n. 40 del 1 luglio u.s.
Il quesito che è stato sollevato rileva come il DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, prevede all’articolo 111 comma 4-bis che “il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.”
La domanda è quindi la seguente, nel comma 4-bis dell’art. 111 sopra riportato il disavanzo per un importo superiore a quello applicato al bilancio si deve intendere riferito solo a quello determinato nell’esercizio precedente o a quello complessivamente determinato con riferimento a tutti gli esercizi precedenti considerati nel piano di rientro?
La Commissione chiarisce come l’articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come “Ripiano disavanzo” un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma.
La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l’attuazione del piano di rientro approvato.
L’applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni.
Solo l’approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce infatti la verifica dell’effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione.
La norma non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.
In conclusione la procedura agevolativa viene applicata qualora sia stato redatto un piano di rientro analitico, piano non previsto per l’eventuale disavanzo da riaccertamento straordinario che rimane quindi escluso dall’applicazione del nuovo articolo.