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28 Marzo 2019

Rendiconto 2018: livello minimo di progettazione

Con la pubblicazione del decreto 1 marzo 2019 sulla Gazzetta Ufficiale (la n. 71 del 25 marzo 2019), dal 26 marzo 2019 cambiano i criteri di accantonamento al fondo pluriennale vincolato per le spese di progettazione e per i lavori pubblici. Tali novità regolamentali possono essere applicate sia sulla gestione dell’anno corrente che per il riaccertamento ordinario dei residui 2018.

In particolare tale decreto prevede che i casi di accantonamento a fondo pluriennale vincolato delle spese riferite al livello minimo di progettazione. Può essere effettuata la contabilizzazione al secondo titolo delle spese per la progettazione esterna (piano finanziario U 2.02.03.05.001) solo se l’opera progettata è prevista nei documenti di programmazione (con relativa fonte di finanziamento). Nel caso di progettazione interna la contabilizzazione segue la natura economica dei fattori: questo comporta che la spesa di personale sia classificata nella parte corrente, mentre eventuali attrezzature siano inserite nelle spese in capitale.

Fonte: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini, In vigore le regole del decimo correttivo per il rendiconto 2018, Il Sole 24 Ore – Quotidiano degli Enti Locali & PA, 27 marzo 2019.

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