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23 Febbraio 2021

Rendiconto – Allegati a/1, a/2 e a/3 e fondone.

Il rendiconto 2020 è caratterizzato dalla redazione degli allegati a/1, a/2 e a/3 e questi sono a influenzati dalla gestione del fondone. Procediamo con l’analisi dei diversi allegati e andiamo a identificare la relazione tra gli stessi, e nello specifico l’allegato a/2, con la certificazione del fondo funzioni fondamentali.

Allegati a/1, a/2 e a/3

I prospetti rappresentati dagli allegati al rendiconto identificati come a/1, a/2 e a/3 sono una recente novità. Dopo aver caratterizzato e accompagnato il rendiconto 2019 li ritroviamo ora nell’andare a elaborare il rendiconto 2020.
Questi tre prospetti sono elenchi ulteriormente esplicativi delle componenti che costituiscono il risultato di amministrazione:

  • il primo (a/1) include il dettaglio analitico delle risorse accantonate,
  • il secondo (a/2) quello delle risorse vincolate,
  • il terzo (a/3) è dedicato all’approfondimento delle risorse destinate agli investimenti.

Diviene ancora più importante quindi la corretta individuazione e classificazione delle componenti del risultato di amministrazione, la stessa ha infatti delle ricadute dirette e immediate e una sua non corretta quantificazione può avere ripercussioni molto serie.
Una sottovalutazione delle poste accantonate, vincolate e destinate può determinare l’applicazione di avanzi non sussistenti, mentre una loro sopravvalutazione può ingessare e comprimere oltremodo la capacità di spesa dell’ente.
I nuovi schemi hanno quindi come obiettivo quindi di raggiungere il maggior livello di dettaglio possibile andando a definire, per ogni componente accantonata, vincolata e destinata, il raccordo tra i valori inseriti al primo gennaio, i loro utilizzi e le loro applicazioni effettuate a vario titolo durante l’anno e le somme finali da inserire al 31 dicembre.
Gli allegati di cui sopra sono inoltre stati interessati da diverse pronunce da parte di Arconet e, recentemente, in seguito all’emergenza sanitaria, e alla disponibilità del fondone, da diversi atti di indirizzo riconducibili alla loro movimentazione.

Lo schema di rendiconto 2020 e gli allegati

Sul portale Arconet è stato pubblicato, ed è quindi disponibile per il download e la consultazione, lo schema di rendiconto 2020 aggiornato in base alle ultime modifiche del DM MEF 07 settembre 2020.
Le modifiche effettuate interessano sia gli equilibri di bilancio che gli allegati a/1, a/2 e a/3; rispettivamente riferiti, come visto, al risultato di amministrazione accantonato, vincolato, destinato investimenti.
In particolare, vediamo cosa dice la norma nello specifico:
“Articolo 5
(Allegato 10 – Schema di rendiconto)
Allo schema del rendiconto di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il prospetto concernente gli “Equilibri di bilancio (solo per le regioni)” è sostituito dal prospetto di cui all’allegato n. 1;
b) il prospetto concernente gli “Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)” è sostituito dal prospetto di cui all’allegato n. 2
c) all’allegato a/1, concernente “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione”, alla descrizione della colonna “Risorse accantonate al 1/1/N” è inserita la seguente nota “(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all’inizio dell’esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell’ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell’esercizio precedente.”;
d) all’allegato a/2, concernente “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”, alla descrizione della colonna “Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N” è inserita la seguente nota “(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all’inizio dell’esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell’ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell’esercizio precedente.”;
e) all’allegato a/2, concernente “Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”, alla descrizione della colonna “Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):” è inserita la seguente nota “(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni)”;
f) all’allegato a/3, concernente “Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione”, alla descrizione della colonna “Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N” è inserita la seguente nota “(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all’inizio dell’esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna (a) possono non corrispondere con i dati dell’ultima colonna del prospetto a/3 del rendiconto dell’esercizio precedente.”;
g) all’allegato a/3, concernente “Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione”, alla descrizione della colonna “Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell’esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione” è inserita la seguente nota “(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all’esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell’esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio N-1.”;
h) all’allegato a/3, concernente “Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione”, alla descrizione della colonna “Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)” è inserita la seguente nota “(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).”
Gli aggiornamenti di cui sopra si applicano a decorrere dal rendiconto 2020.

Rendiconto, allegato a/2 e fondone

Prendendo spunto da un interessante articolo redatto dalla Dott.ssa Patrizia Ruffini vediamo come, tramite la faq, 43 del 17 dicembre 2020, la commissione Arconet ha affronta le modalità di rappresentazione delle risorse del Fondone nell’allegato a/2 previsto negli schemi di rendiconto della gestione.
L’articolo 154, comma 2, del disegno di legge di bilancio 2021, stabilisce che le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (di cui all’articolo 106 del Dl 34/2020, integrato dall’articolo 39 del Dl 104/2020), non utilizzate alla fine di ciascun esercizio, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione incrementando così l’avanzo.
Punto di riferimento ai fini del trattamento di questi importi è quindi la colonna c) del modello a/2.
Il modello a/2 allegato al rendiconto tratta l’avanzo vincolato e, proprio a questo proposito, è utile fare presente come le somme connesse al fondone non possono essere oggetto di azione di svincolo e non siano soggette al limite del plafond per l’applicazione dell’avanzo da parte degli enti in disavanzo.
Gli enti riportano qui in modo aggregato le movimentazioni riconducibili alle minori entrate e alle maggiori spese, maggiori spese che devono essere conteggiate al netto degli eventuali risparmi di spesa correlati e riconducibili all’emergenza, utilizzando quanto analiticamente esposto nella certificazione per integrare la relazione al rendiconto.
Il principio contabile applicato concernente la programmazione, illustra in modo dettagliato la corretta modalità di redazione dell’allegato a/2. In particolare, al punto 13.7.2 per il rendiconto di gestione, viene precisato che, quando l’entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, gli importi relativi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto. Lo stesso principio contabile applicato prevede che l’elenco analitico di tali capitoli di spesa è riportato nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell’allegato a/2.
Un passaggio fondamentale è poi quello della conciliazione tra il risultato dell’avanzo derivante dalla certificazione e quello generato dalla lavorazione del modello a/2.
Abbiamo infatti visto come la certificazione incorpora anche gli utilizzi dei ristori specifici senza effettuare alcun distinguo ma, operando con un unico aggregato, giungendo a determinare un unico saldo, questo implica che l’avanzo derivante da certificazione non potrà mai coincidere con il valore indicato nel modello a/2.
Volendo esemplificare rileviamo come le spese relative ai contratti pluriennali da una parte devono essere trattate come avanzo vincolato essendo quindi rappresentate nel prospetto a/2, da un altro punto di vista operativo devono essere invece attestate nella certificazione, generando così una di quelle discrepanze tra valori per le quali sarà necessario effettuare la riconciliazione.

Allegato a/2, fondone e contabilità economico patrimoniale

Parliamo dei riflessi che i fondi trasferiti tramite il fondo funzioni fondamentali e trattati all’interno dell’allegato a/2 del rendiconto hanno sulla contabilità economico patrimoniale.
Da una interazione avuta con il Dott. Andrea Biekar è emerso come questa partita, che già tanto ci impegna sul fronte finanziario e sulla sua gestione formale, comporta anche un intervento in fase di tenuta e redazione della contabilità economico patrimoniale.
Con pura finalità di puntualizzazione rammentiamo come sia oramai valida la norma per cui la contabilità economico patrimoniale è obbligatoria per gli enti aventi popolazione superiore ai 5.000 abitanti mentre è facoltativa, per lo meno nella sua tenuta in modalità ordinaria, per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Questi ultimi potranno infatti scegliere di gestire il solo stato patrimoniale semplificato senza dover manutenere la contabilità economica.
Detto questo vediamo cosa dice il principio contabile 4.3 – principio applicato alla contabilità economico patrimoniale:
“…Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell’entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell’esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell’accertamento delle entrate…”
Nel richiamo di quanto sopra, dunque, possiamo rilevare come il trasferimento debba essere registrato come ricavo, cosi l’importo ricevuto nel 2020 confluirà tra le componenti economiche positive che determineranno il risultato d’esercizio.
Cosa accade se non sono state utilizzate tutte le risorse e una parte di queste è confluita in avanzo?
Sempre dallo stesso principio contabile:
“…I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.
La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.
In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell’esercizio sono rettificati rispettivamente con l’iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell’esercizio successivo…”.
Dovremo quindi procedere con la determinazione del risconto passivo per applicare la giusta imputazione economica per competenza della componente positiva rilevata.
Ovviamente la determinazione del rendiconto è possibile nel solo momento in cui la certificazione è completata, apriamo quindi l’ultimo, per ora, paragrafo.
Certificazione fondo funzioni fondamentali e rendiconto.
Come suggerito dal Dott. Simone Simeone è opportuno richiamare l’attenzione sul problema derivante dal disallineamento dei tempi tra redazione degli allegati al rendiconto e i termini, attualmente dettati dalla normativa, di redazione della certificazione al fondone.
Il rendiconto ha scadenza naturale nel mese di aprile, la certificazione deve essere effettuata nel mese di maggio…ma cosa accade se non determino correttamente l’importo vincolato e opero quindi con un valore diverso da ciò che andrò ad attestare?
Gli inconvenienti possono essere diversi e potrebbero spingersi fino alla necessità di dovere riapprovare il rendiconto per non perdere gli importi riconosciuti.
La procedura richiede quindi la massima attenzione.

di Marco Sigaudo

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