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6 Luglio 2020

Rendiconto e Bilancio, a che punto siamo?

Ci siamo lasciati alle spalle il mese di giugno, caratterizzato dalle molteplici e impietose scadenze tra cui:

  • L’approvazione del rendiconto. A questo proposito è utile richiamare l’articolo 9, commi 1-quinquies e successivi del Dl 113/16 il quale prevede, nell’ ipotesi di mancato rispetto dei termini per l’approvazione del rendiconto, o per l’invio dei documenti alla Bdap, il divieto di effettuare qualunque tipo di assunzione di personale. Fino all’assolvimento degli obblighi sono anche proibiti i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi, i comandi e i distacchi di personale.
  • Il versamento dei proventi dalle sanzioni cds
  • L’invio della certificazione inerente al pareggio di bilancio 2017
  • Gli adempimenti iva

Per affacciarci al mese di luglio, mese che è caratterizzato da subito dall’obbligo per gli enti locali di inserire nell’Ordinativo Informatico di Pagamento (Opi) la data di scadenza della fattura.

È sempre più quotata l’ipotesi di rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione al mese di settembre p.v., molto probabilmente a questa azione si accompagnerà la nuova scadenza dell’adempimento inerente alla salvaguardia degli equilibri.

Questa azione è sostenuta dall’ancora permanente alone di mistero che caratterizza la quantificazione degli aiuti ulteriori provenienti dallo Stato e la difficoltà che caratterizza il valutare l’impatto di questo cigno nero sui conti pubblici.

Ricordiamo che questa situazione di assoluta incertezza deve portare ad effettuare, qualora non arrivi la proroga, la valutazione degli equilibri con estrema attenzione dal momento in cui, richiamando l’art. 193 del TUEL, si evidenzia come il non raggiungimento degli stessi porti il consiglio all’immediata adozione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio, oltre che all’emanazione di tutti provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio, e a verificare l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. La mancata adozione di questa procedura “di emergenza” è equiparata ad alla mancata approvazione del bilancio di previsione, con applicazione della procedura di scioglimento prevista dall’articolo 141, comma 2 del Tuel.

È solo un vociare invece la notizia per cui sembra che si voglia procedere con una richiesta, anticipata, di proroga del termine del bilancio 2021 al 31 gennaio 2021.

In conclusione, è utile effettuare un richiamo su come si debba operare con l’avanzo in caso di esercizio provvisorio, ovvero per quegli enti che ad oggi non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2020/2022.

Le quote del risultato di amministrazione vincolate e accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato possono essere utilizzate anche in caso di esercizio provvisorio, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente. La Giunta, e non il Consiglio non avendo questo ancora approvato il documento definitivo, deve deliberare una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di preconsuntivo dell’esercizio precedente, secondo le stesse modalità previste per l’ordinario utilizzo delle quote vincolate.

Nel corso dell’esercizio provvisorio, se il prospetto del risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo evidenzia un disavanzo, viene meno la possibilità di proseguire la gestione secondo le regole dell’esercizio provvisorio; è obbligatorio che l’ente proceda all’immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo da ripianare.

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