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Finanziario
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30 Marzo 2021

Rendiconto enti locali 2021 e disavanzo d’amministrazione

Rendiconto 2020 enti locali

L’esercizio 2020 è stato indubbiamente un anno molto particolare, il 2021 per non essere da meno pare aver acquisito alcune delle peculiarità che hanno caratterizzano il passato ma siamo fiduciosi, e questa particolarità si riflette anche sull’operazione di rendiconto.
Il rendiconto dell’esercizio è il passaggio fondamentale con cui l’ente determina il proprio risultato d’amministrazione.
Il recente Decreto Sostegno non è intervenuto in merito alla scadenza del rendiconto lasciando quindi inalterato il termine ultimo per la sua presentazione, ovvero il 30 aprile.
In vista del prossimo rendiconto della gestione andiamo a trattare le diverse tipologie di disavanzo di amministrazione, richiamando le norme di riferimento e le tempistiche del ripiano.
Prima di procedere con la disamina dei differenti disavanzi esplicitiamo cosa si intende per rendiconto di gestione.

Disavanzo di amministrazione

Il disavanzo di amministrazione assume sempre maggior importanza all’interno della normativa contabile.
Richiamiamo il D.M. del 7 settembre 2020 e vediamo come il 13° decreto correttivo, intervenuto in modifica del principio contabile 4/2, ha stabilito che qualora la norma identifichi specifiche modalità di ripiano di singole quote del disavanzo di amministrazione, nella relazione sulla gestione di accompagnamento al rendiconto deve essere descritta la composizione del disavanzo tra tali componenti e la composizione delle relative quote di ripiano da applicare agli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Tipologie di disavanzo di amministrazione

Il disavanzo di amministrazione determinato in modo presunto nel corso della redazione del bilancio di previsione, o in modo definitivo in fase di elaborazione del rendiconto, si presenta in molteplici forme. Procediamo con l’esporre le diverse tipologie di disavanzo rilevabili.

Art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000

  • Tipologia disavanzo
    • Disavanzo ordinario di amministrazione.
  • Ripiano disavanzo
    • Ripiano nell’esercizio in corso a quello di approvazione del rendiconto in cui si è manifestato il disavanzo ovvero negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura. E’ quindi lasciata libertà all’ente in merito alla definizione del periodo potendo optare tra due alternative.

2. Comma 5 dell’art. 243- bis del D.Lgs. n. 267/2000

  • Tipologia disavanzo
    • Squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
  • Ripiano disavanzo
    • Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra 4 e 20 anni, compreso quello in corso. Si ricorda che la durata del piano deve essere funzionale al progetto di rientro.

3. Comma 13 dell’art. 3 del D.Lgs. n.118/2011

  • Tipologia disavanzo
    • Disavanzo tecnico che si verifica quando, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, i residui passivi reimputati a un esercizio sono di importo superiore alla somma del FPV stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati allo stesso esercizio.
  • Ripiano disavanzo
    • Copertura rinviabile all’esercizio in cui matura l’esigibilità dei residui attivi reimputati.

4. Comma 14 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011

  • Tipologia disavanzo
    • Maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell’attuazione del riaccertamento straordinario dei residui e dal 1° accantonamento al FCDE.
  • Ripiano disavanzo
    • Ripiano in non più di 30 esercizi a quote costanti l’anno a partire dal 2015 fino al 2044.

5. Comma 6 dell’art. 11- bis del D.L. n. 135/2018

  • Tipologia disavanzo
    • Stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 introdotto dall’art. 4, comma 1 del D.L. n. 119/2018.
  • Ripiano disavanzo
    • Ripiano in massimo di 5 annualità costanti: l’importo del disavanzo complessivamente ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell’operazione di stralcio al netto dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione.

6. Comma 876 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019

  • Tipologia disavanzo
    • Mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte Costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni.
  • Ripiano disavanzo
    • Ripiano in 3 quote annuali costanti, con altre risorse dell’ente ovvero in quote determinate dall’esigibilità dei trasferimenti dovuti, sulla base del piano di erogazione delle somme concordato con il livello di governo tenuto al pagamento.

7. Comma 2 dell’art. 39- ter del D.L. n.162/2019

  • Tipologia disavanzo
    • Sentenza Corte Costituzionale n. 4/2019: dichiara costituzionalmente illegittime le disposizioni che consentono di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle anticipazioni di liquidità, ai fini dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione. Gli enti che hanno applicato le norme illegittime ai propri disavanzi devono rideterminare correttamente i propri disavanzi (senza riapprovare i rendiconti) e provvedere agli accantonamenti relativi ai FAL nel risultato di amministrazione.
  • Ripiano disavanzo
    • Ripiano, dal 2020, del peggioramento del risultato di amministrazione 2019 rispetto al 2018 causato da utilizzo FAL per un importo annuo pari all’anticipazione rimborsata.

8. Comma 1 dell’art. 39- quater del D.L. n. 162/2019

  • Tipologia disavanzo
    • Superamento facoltà di utilizzo, in sede di rendiconto, del metodo semplificato di calcolo del FCDE in luogo del metodo ordinario.
  • Ripiano disavanzo
    • Ripiano in massimo 15 quote annuali costanti a partire dal 2021 qualora si sia utilizzato il metodo semplificato sino al rendiconto 2018. Massima attenzione da porre sulla stretta relazione tra il disavanzo e l’interruzione dell’utilizzo del metodo semplificato

Relazione sulla gestione allegata al rendiconto

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto prevede dei passaggi descrittivi obbligatori, procediamo con l’identificarli:

  • È necessario descrivere all’interno della relazione le cause che hanno determinato il risultato negativo.
  • L’allegato al rendiconto deve esplicitare quali siano stati gli interventi assunti e le azioni realizzate in seguito all’eventuale emersione del disavanzo presunto.
  • Come il punto precedente ma riconducibile al disavanzo effettivo.

In aggiunta a quanto sopra riportato è opportuno specificare che cosa debbano ulteriormente inserire all’interno della relazione al rendiconto gli enti che si trovavano già in stato di disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente.
Questi devono dettagliare le azioni attuate per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l’importo del disavanzo al 31 dicembre è migliorato, rispetto a quello nell’esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di previsione.
Qualora il ripiano del disavanzo non sia avvenuto nel rispetto del riparto programmato si dovrà allora indicare l’importo di questa maggior somma applicata in bilancio, distinguendola dall’eventuale importo dell’ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell’esercizio.

di Marco Sigaudo

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