A partire dal 2016, con l’entrata a regime del nuovo ordinamento contabile ex DLgs n. 118/2011, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente sarà chiamato a redigere il proprio parere esclusivamente sui provvedimenti di variazione del bilancio adottati dal Consiglio.
Secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 175 del Tuel, infatti, vi sono alcuni casi in cui le variazioni di bilancio sono esplicitamente attribuite alla Giunta o ai responsabili del servizio finanziario; nelle situazioni residuali la competenza spetta invece al Consiglio. Solo in quest’ultimo caso ai revisori è richiesta l’elaborazione di uno specifico parere. Negli altri casi, invece, la supervisione dell’organo di revisione si esplicita al momento dell’esame del rendiconto della gestione (quindi a posteriori e in termini generali), concentrandosi sulla verifica dell’esistenza dei presupposti che hanno originato le variazioni di bilancio attuate dalla Giunta e dai responsabili.