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10 Marzo 2015

Riduzione della TARI e buoni spesa

In materia di tassa sui rifiuti, fin dal 1997 sono previste agevolazioni per quegli utenti che attuano la raccolta differenziata dei rifiuti (art. 49, c. 10, del Dlgs 22/97; art. 7 del Dpr 158/99; art. 14, comma 7, del Dl 201/2011; art. 1, comma 658, della Legge 147/2013). Ogni Comune, pertanto, è tenuto a introdurre o agevolazioni collettive o riduzioni individuali: le prime consistono nell’abbattimento di una quota dei costi variabili imputati alle utenze domestiche, le seconde invece prevedono una riduzione del tributo (da applicare sulla tassa dell’anno successivo) conferita al singolo utente.

La deliberazione 226/2014 della Corte dei conti dell’Emilia Romagna ha legittimato come forma di incentivo individuale l’erogazione di “buoni spesa” da utilizzare presso esercizi convenzionati. Affinchè tale forma di incentivo sia attuabile, però, il contribuente deve essere consenziente alla sostituzione della riduzione pecuniaria con i suddetti “buoni spesa”; egli conserva, infatti, il diritto di esigere la riduzione secondo il metodo ordinario di conferimento. Inoltre, il beneficio erogato in “buoni spesa” non deve essere di valore inferiore rispetto all’importo della riduzione conferita secondo i metodi usuali sotto forma di compensazione monetaria.

Qualunque sia la forma degli incentivi previsti dal regolamento comunale, è stato sottolineato dalla Sezione Emilia Romagna come le risorse ad essi destinate debbano essere oggetto di specifica previsione nel bilancio dell’Ente.

Fonte: Quotidiano Enti locali

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