In una situazione ordinaria l’organo competente per autorizzare una rinegoziazione di prestiti e mutui è il consiglio, così riporta alla lettera h dell’articolo 42 del Testo Unico degli Enti Locali: “contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari”.
Per semplificare l’iter il Decreto Rilancio risolve la questione della rinegoziazione/sospensione dei prestiti e dei mutui con la delibera di Giunta. In particolare il nuovo Decreto riporta: “In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza epidemiologica da virus Covid-19, nel corso dell’anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione”.
Concordiamo con quanto affermato dal Dott. Matteo Barbero su Italia Oggi la formulazione del testo include tutte le amministrazioni sia quelle più virtuose che hanno già licenziato il bilancio preventivo 2020-2022 sia quelle che lo faranno entro la data di scadenza, ormai spostata al 31 luglio 2020.
Fonte: Matteo Barbero, Rinegoziazione dei prestiti anche con delibera di giunta, Italia Oggi, 15 maggio 2020.