La sentenza n. 18887/2019 della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha ribadito che il lavoratore ha il diritto di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali. Benché nel caso specifico tale azione si riferisse ha un dipendente privato tale diritto soggettivo è riconosciuto dalla fonte legale e non da quella contrattuale e ha dunque carattere generale. La rinuncia al riposo è valida solo se accordata preventivamente tra datore e lavoratore, dunque non da una scelta unilaterale, anche se motivata da esigenze di servizio.
Si tenga in considerazione che per i dipendenti pubblici la situazione è ancora più delicata dato che non possono essere ignorate le disposizioni del Dlgs 165/2001 e la delegificazione operata dalla privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico.
Fonte: Consuelo Ziggiotto, Festività infrasettimanali, anche nella Pa il diritto al riposo è derogabile solo con l’accordo tra le parti, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 5 settembre 2019.