Il 30 settembre prossimo scadrà il termine, prorogato con la conversione della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. “Rilancio”, per deliberare, da parte del Consiglio comunale, la presa atto del permanere degli equilibri di bilancio.
Il responsabile del servizio finanziario dovrà, come primo adempimento, invitare tutti i responsabili dei servizi ad effettuare una verifica generale di tutte le entrate e le spese di loro competenza e a segnalare gli scostamenti rispetto alle previsioni, motivandone le ragioni.
L’analisi complessiva che il responsabile del servizio finanziario dovrà effettuare deve dare evidenza del mantenimento anche degli equilibri della gestione di competenza, distinti in parte corrente, in conto capitale e finale.
In concreto, per la parte degli equilibri di parte corrente, si procede con l’analisi degli accertamenti assunti a tutto il 31 luglio o 31 agosto, per ognuno dei primi tre titoli di entrata, aggiungendo quelli che, in proiezione, si presume di assumere entro il 31 dicembre, sulla base di quanto segnalato dai responsabili dei servizi.
La relazione dovrà analizzare gli scostamenti tra le previsioni assestate e i dati presunti di consuntivo delle voci più significative. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, si registreranno considerevoli diminuzioni nelle entrate tributarie ed extratributarie che potranno essere compensate con i trasferimenti statali per le funzioni fondamentali, i cui importi sono già stati calcolati, per ogni singolo comune, dal Ministero dell’Interno, sulla base dei criteri approvati con DM del 16 luglio scorso e sono in corso di accreditamento. Si tenga inoltre presente che nella manovra di estate è stato annunciato un ulteriore incremento di tale fondo.
Analogamente si darà evidenza degli impegni già assunti e di quelli che, in proiezione al 31 dicembre, dovranno essere assunti, tenuto conto di tutte le esigenze segnalate. Anche sul fronte della spesa dovrebbero essere state registrate delle minori spese, sempre in conseguenza all’emergenza da pandemia (utenze delle scuole, spese per manifestazioni culturali, straordinari, buoni mensa al personale, assistenza alunni disabili, trasporto scolastico, FCDE…).
Qualora l’equilibrio a preventivo fosse stato raggiunto con l’applicazione di una quota dei proventi dei permessi a costruire, l’analisi dovrà verificare se la quota destinata a spese correnti, risulti già accertata o se la previsione si verificherà entro la fine dell’anno.
La verifica potrà attestare il mantenimento degli equilibri o, viceversa, dare esito negativo. In questo secondo caso sarà necessario approvare una manovra di bilancio, che preveda o una riduzione di spese, o un aumento dei proventi dei permessi a costruire, nel rispetto del vincolo di destinazione, da destinare alla parte corrente, o l’applicazione dell’avanzo libero o, infine, anche la ridefinizione delle tariffe e delle aliquote dei tributi di propria competenza.
Dopo aver verificato l’equilibrio di parte corrente si darà conto di quello di parte capitale che, se nel corso dell’anno si è proceduto correttamente ad impegnare le spese di investimento dando atto, nelle determinazioni di impegno, anche dell’accertamento delle entrate che le finanziano, non dovrebbe riservare alcuna sorpresa.