Con l’ordinanza n. 90/2015, la Corte Costituzionale ha sancito che non spetta ai giudici ordinari o ai Tar occuparsi del recupero dei compensi percepiti da dipendenti pubblici che abbiano svolto una seconda attività lavorativa senza il previo consenso della propria amministrazione; tale competenza spetta, infatti, alla Corte dei Conti, poiché si è in presenza di un possibile danno (diretto o indiretto) all’ente e quindi di responsabilità erariale.
Dunque, nel caso specifico, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dai giudici ordinari e dai Tar dinanzi alla Consulta; l’ordinanza in oggetto, tuttavia, riguarda unicamente l’esame delle questioni pregiudiziali iniziali e non la legittimità dell’irrogazione della sanzione prevista.