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6 Agosto 2015

Segretari Comunali: danno erariale in caso di compensi per le attività di Presidente del Nucleo di valutazione

La Corte dei Conti, sezione Prima giurisdizionale Centrale di Appello, ha confermato un giudizio di responsabilità erariale nei confronti di un sindaco e di un segretario comunale, per il danno derivante dall’indebita previsione di liquidazione di un compenso per le attività svolte dal segretario stesso, in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione (sentenza n. 451/2015).

L’argomentazione della difesa si basava sulla convinzione che tale emolumento fosse dovuto in quanto l’incarico ricoperto dal segretario era stato svolto al di fuori del normale orario di servizio e doveva essere considerato come incarico aggiuntivo extraistituzionale.

I giudici, tuttavia, hanno respinto la tesi della difesa sulla base delle seguenti motivazioni:

  • lo svolgimento della mansione in oggetto, secondo quanto previsto dal contratto integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali, può determinare un incremento della retribuzione di posizione del Segretario Comunale;
  • in considerazione di quanto al punto precedente, poiché il segretario (nel periodo di riferimento) percepiva già la quota massima della retribuzione di posizione, l’attività di Presidente del Nucleo di Valutazione non avrebbe dovuto comportare l’attribuzione di alcun emolumento.

La Corte dei Conti, dunque, ha deciso di confermare il pregiudizio erariale:

  • in capo al sindaco, reo di aver disposto l’erogazione degli emolumenti contestati;
  • in capo al segretario comunale, rea di non aver rilevato l’illegittimità di tale erogazione nella sua funzione di garante della legalità dell’azione amministrativa dell’Ente.

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