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10 Giugno 2016

Segreteria – Danno erariale per acquisto inutile di un bene

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha confermato la condanna per danno erariale inflitta dalla Corte dei Conti a un Sindaco: il danno erariale era stato contestato all’imputato a seguito dell’acquisto di un terreno e dei suoi fabbricati, in completo stato di disuso, per un prezzo di gran lunga superiore all’effettivo valore e, per di più, senza che si fosse poi proceduto a una riconversione degli immobili per l’uso collettivo (sentenza n. 10814/2016).

La Corte di Cassazione, chiamata in causa dal Sindaco che aveva contestato la sussistenza della giurisdizione del giudice finanziario, ha chiarito che “È ius receptum che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione della Corte dei conti non ne comporta la sottrazione a ogni possibilità di controllo. L’insindacabilità nel merito sancita, all’articolo 1, comma 1, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) non priva, infatti, la Corte dei conti della possibilità di accertare la conformità alla legge dell’attività amministrativa, verificandola anche sotto l’aspetto funzionale […] Ne consegue che la Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell’ente pubblico.”

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