Secondo la sentenza n. 132/2016 della Corte dei Conti della Puglia, in caso di mancata pubblicazione sul sito internet dei dati relativi a un incarico di consulenza esterna, il pagamento del compenso al professionista costituisce danno erariale imputabile al dirigente preposto alla liquidazione del corrispettivo.
Le direttive dell’art. 1, comma 127 della Legge n. 662/1996, confluite nell’art. 15 del DLgs. n. 33/2013, impongono alle PA di pubblicare sul proprio sito i provvedimenti relativi a incarichi di consulenza esterna per i quali sia prevista l’erogazione di un compenso. In caso di omessa pubblicazione dei dati richiesti, quindi, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e comporta una responsabilità erariale in capo al dirigente (il danno viene calcolato in misura pari alla somma pagata).