Il D.Lgs. 149/11 ha introdotto, specificatamente con l’art. 4, la predisposizione della relazione di fine mandato.
Questo obbligo interessa tutte le amministrazioni locali in scadenza di mandato e, nel caso in cui l’adempimento non sia soddisfatto, è prevista l’applicazione di un sistema sanzionatorio.
Il termine previsto dalla normativa per la redazione di detto documento è quello di 60 giorni precedenti la scadenza del mandato. Al fine di giungere a una corretta determinazione del periodo da cui far decorrere il conto dei 60 giorni si richiama la Deliberazione n. 15/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, per cui si ritiene ragionevole far decorrere il mandato dalla data delle elezioni di “insediamento”, per una durata complessiva di 5 anni secondo quanto previsto dall’art. 51 del D. Lgs. 267/2000.
Una volta compilato il documento deve essere sottoscritto dal Sindaco e inoltrato all’organo di revisione che, entro i 15 giorni successivi alla firma di cui sopra, deve rilasciare la propria certificazione. Il documento deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, questo invio deve avvenire entro i 3 giorni successivi all’apposizione della certificazione da parte dell’organo di revisione. Un ulteriore obbligo è riconducibile all’apposizione della certificazione, entro i sette giorni successivi l’ente deve infatti procedere con la pubblicazione della relazione sul proprio sito istituzionale.
Come accennato nel titolo l’inadempienza degli obblighi sopra richiamati prevede l’applicazione di un regime sanzionatorio che si caratterizza nella riduzione alla metà, per le tre mensilità successive, dell’indennità di mandato e degli emolumenti di sindaco e responsabile servizio finanziario/segretario comunale.