Quanto riportato nel titolo è sottolineato dalla delibera n. 11 del 12 maggio 2017 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie.
Antecedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 resta quindi fermo il principio che esclude che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per “lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo”, fatta eccezione unicamente per quelli ex lege di cui alla deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG (cioè degli incarichi di revisione dei conti).
Questa limitazione è assoluta e non riconducibile né alla dimensione dell’ente né al fatto che l’assunzione della titolarità della carica elettiva sia successiva al conferimento dell’incarico.