Riprendiamo quanto già trattato nel corso del 2018 in merito alla sentenza della Corte dei conti Toscana n. 82/2018.
Dalla stessa si rilevava come l’acquisizione di un mutuo per la realizzazione di un’opera pubblica non effettuata, a causa di un elaborato tecnico dato per acquisito ma mai formalizzato, aveva condotto gli amministratori locali, il dirigente e il segretario comunale, alla condanna per danno erariale quantificato negli interessi inutilmente corrisposti senza alcun beneficio per l’ente locale.
Nell’anno 2018 infatti la Procura contabile, sulla base delle Deliberazioni adottate, “contestava 2 distinte ipotesi di illecito derivante dagli interessi passivi corrisposti sul mutuo, nel periodo compreso fra il 2010 e l’inizio del 2016 e quantificati in circa Euro 60.000”. 40.610,00 euro contestati al Responsabile del procedimento, al Sindaco, agli Assessori ed al Segretario comunale “per aver determinato. attraverso l’approvazione di un Progetto definitivo privo di reale fattibilità tecnica, la stipula di un prestito bancario oneroso e inutile”; in seconda battuta 19.373,00 euro contestati ai Consiglieri comunali “per non aver evitato ulteriori esborsi inutili” non avendo utilizzato il mutuo almeno fino al febbraio 2016.
I Giudici territoriali, con la Sentenza n. 82/2018 citata in capo all’approfondimento, hanno assolto il Sindaco e condannato il Responsabile tecnico, la Giunta ed il Segretario per un importo di 10.152,00 euro ciascuno, ed i Consiglieri per un importo di 2.421,00 euro ciascuno.
A detta sentenza fecero ricorso le parti convenute e, a questo proposito, siamo qui ad analizzare quanto deciso dalla Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizione centrale d’Appello, con la sentenza n. 15 del 15 gennaio 2019.
Il Sindaco è stato assolto perché assente negli atti deliberativi. Gli interessati hanno presentato ricorso, che è stato respinto, pur riducendo il danno al Tecnico Rup, al Segretario ed agli Assessori.
I Giudici, nel fornire riscontro all’appello, dichiarano che, “contrariamente a quanto affermato da questi ultimi, il danno per cui vi è stata condanna in primo grado è attuale e concreto. Ciò in quanto il mutuo in questione era destinato specificamente alla costruzione del parcheggio e l’ipotetico utilizzo dello stesso per altre finalità non si è mai concretamente realizzato. Riguardo poi alle contestazioni relative ai presunti errori del Giudice nella rappresentazione dei fatti, è bene evidenziare che come risulta dalle dichiarazioni del Segretario comunale pro tempore e dello stesso Professionista autore della relazione idrogeologica, quest’ultima era stata sottoposta alla verifica dei componenti della Giunta comunale che adottarono la Delibera, solo in bozza e non firmata dall’autore. Invece, una relazione tecnica completa di chiara provenienza da un Tecnico qualificato era necessaria dal momento che la zona interessata dalla costruzione del parcheggio era ad alto rischio idrogeologico. Inoltre, quest’ultimo avrebbe dovuto essere costruito in una zona di pendio e con nelle vicinanze un ampio fosso interrato. Il fatto che l’area in questione fosse sottoposta ai citati vincoli era stato indicato nella stessa Delibera, con la quale furono approvati i lavori, risultava altresì da una precedente relazione, relativa all’intero bacino idrografico della zona, oltre ad essere, implicitamente e chiaramente dimostrata dalla mancata esecuzione dell’opera, approvata fin dal 2008. Inoltre, la stessa bozza di relazione idrogeologica, proprio per le suindicate circostanze, dava delle precise indicazioni di procedere con estrema cautela ed oculatezza nella costruzione del Parcheggio e di intervenire immediatamente con opere di sostegno della parete sotto la quale doveva essere costruito”.
Ponendo poi particolare attenzione sul R.U.P. si vede come “non sono fondati i motivi di gravame relativi alla sua presunta mancata partecipazione al fatto dannoso, in quanto, proprio in qualità di Responsabile del procedimento, ha istruito la pratica ed ha presentato il Progetto definitivo all’approvazione della Giunta, ritenendo lo stesso congruo e tecnicamente fattibile, quando come detto già ab origine erano evidenti ragionevoli elementi che deponevano per l’impossibilità di realizzare l’opera, elementi che non furono affatto rappresentati agli organi politici che operarono la scelta in questione. Inoltre, come ben rappresentato dal primo Giudice e dallo stesso requirente nelle conclusioni scritte, l’esistenza di un vincolo idrogeologico sull’area in questione imponeva, a corredo del Progetto definitivo da approvare, l’individuazione dell’area di localizzazione dell’opera, compatibile con le risultanze di una rigorosa analisi idrogeologica. Nemmeno può ritenersi fondato il motivo di gravame relativo alla circostanza che il fatto dannoso in questione sarebbe un effetto esclusivo della stipula del mutuo alla quale non avrebbe partecipato, dal momento che, com’è noto, l’approvazione di un progetto di un’opera pubblica necessita, come suo complemento necessario dal punto di vista contabile, il ricorso a mezzi di copertura finanziaria, come previsto nella stessa delibera di approvazione dello stesso. L’appellante, vista la professionalità posseduta, non poteva ignorare tale circostanza. Comunque, si ritiene che abbiano parzialmente concorso al danno in questione anche gli amministratori che decisero comunque di stipulare il mutuo nonostante già dagli atti risultassero omissioni ed incongruenze che lasciavano, come detto, ragionevolmente dubitare circa la possibilità di realizzare l’opera. Dal momento, poi, che questi ultimi non sono stati convenuti in giudizio, il Collegio ritiene che il loro apporto al danno ammonti al 50% dello stesso.”
In conclusione si è arrivato ad un alleggerimento delle sanzioni per R.U.P., Assessori e Segretario, passando dai 10.152,00 euro ai 4.000,00 euro, e a una conferma dell’impianto sanzionatorio attribuito ai membri del Consiglio.