Il Consiglio di Stato ha decretato illegittima l’azione di alcuni Comuni che nel 2013, essendo rimasti a regime TARSU, hanno comunque applicato l’addizionale ECA e hanno aumentato le tariffe rispetto al 2012 senza porre tale aumento a carico della fiscalità generale (sentenza n. 3781/2015).
La disciplina ponte del 2013 (anno in cui sarebbe dovuta entrare in vigore la TARES ma in cui, invece, a causa di difficoltà applicative, è stato consentito ai Comuni di mantenere i precedenti regimi) è dettata dall’art. 5 del DL n. 102/2013 e in particolare dal comma 4-ter inserito dalla Legge di conversione n. 124/2013. Secondo l’opinione dei giudici la suddetta norma si limitava a prevedere, nel caso di opzione per la TARSU, un’estensione dell’attività dei soli criteri adottati nel 2012 per determinare i costi del servizio e le relative tariffe, senza far rivivere la disciplina del DLgs 507/93. Ciò rendeva, dunque, di fatto inapplicabili sia l’aumento delle tariffe sia l’applicazione dell’addizionale ex ECA.
Fonte: Quotidiano Enti Locali