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TARSU
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19 Maggio 2015

TARSU e soffitte

La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha riconosciuto a un contribuente la facoltà di dimostrare la non assoggettabilità di una soffitta alla TARSU, poiché priva dei requisiti previsti dal Regolamento comunale (sentenza n. 1645/01/15).

La sentenza riguarda il ricorso presentato da un contribuente contro l’agente della riscossione e contro l’ente impositore, a seguito della notificazione di alcuni avvisi di accertamento TARSU inerenti la soffitta dell’immobile.

La CTP ha considerato valide alcune richieste del contribuente e ha, quindi, proceduto a rideterminare la superficie tassabile della soffitta e le sanzioni comminate. Per quanto riguarda la tassabilità, infatti, il Regolamento comunale prevedeva l’esclusione dalla tassazione per le aree di soffitta di altezza pari o inferiore a m. 1,50. Nel caso in oggetto, dunque, “l’esistenza di una parte di soffitta, per mq.16,92, alta m.1,50, deve ritenersi provata per la mancata contestazione da parte dei resistenti della relativa allegazione del contribuente e della documentazione, in particolare la planimetria con relative misurazioni elaborata dal dott. (omissis), prodotta sul punto”.

Fonte: Fiscal-Focus

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