La sentenza n. 4321/15 della Cassazione, in contraddizione con la prevalente giurisprudenza amministrativa, stabilisce la non obbligatorietà per i Comuni di specificare le motivazioni alla base della delibera di determinazione delle tariffe Tarsu. Tale parere si basa sull’art. 3 della Legge 241/90, in base alla quale non sussiste alcun obbligo di motivazione per qualsiasi atto amministrativo a carattere generale (categoria nella quale rientra anche la delibera Tarsu).
Come sopra accennato, però, in numerose occasioni la giurisprudenza amministrativa si è dimostrata di parere diverso facendo riferimento all’art. 69 del Dlgs 507/93 che, per la Tarsu, impone chiaramente ai Comuni di indicare le circostanze alla base dell’aumento della copertura minima del costo, specificando le ragioni dei rapporti stabiliti tra tariffe, dati a consuntivo e dati previsionali relativi ai costi del servizio.
Le delibere tariffarie non motivate sembrano, tuttavia, accettate anche dal Consiglio di Stato (sentenza 504/2015) qualora si applichi il metodo normalizzato definito dal Dpr 158/99; quest’ultimo, infatti, va a integrare, secondo questa interpretazione, il succitato Dlgs 507/93.
Fonte: Quotidiano Enti Locali