Con l’art. 5, c. 3, D.L. 13.05.2011, n. 70, così detto decreto sviluppo, è stato modificato l’art. 2643 del Codice Civile, con l’aggiunta del n. 2 bis.
L’articolo oggi si presenta così: “Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale”.
Viene quindi riconosciuto come bene trasferibile la cubatura edificabile di un terreno ed è consentita la trascrizione della stessa nei registri immobiliari.
E’ importante ricordare come sia nei poteri dell’Ente limitare forme di spostamento della cubatura in favore di un fondo diverso.
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