La Corte di cassazione, con l’ordinanza n.16289/2017, ha confermato quello che è l’orientamento prevalente della giurisprudenza in merito all’onere di allegazione da parte dell’ente impositore: è legittimo l’atto che difetta dell’allegazione delle delibere a contenuto normativo e che regolano in via generale la tassazione in materia. Al contrario è previsto l’obbligo di allegazione per tutti gli atti che costituiscono il presupposto della dovuta tassazione da parte del contribuente.
La Cassazione si è così pronunciata a favore del Comune di Napoli ribaltando la sentenza della Ctr Campania che aveva accolto il ricorso di un contribuente partenopeo che lamentava la mancata allegazione della delibera di approvazione delle tariffe Tarsu ad un avviso di accertamento.