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3 Dicembre 2015

Tributi – Anche per i tributi locali reclamo e mediazione

Il DLgs. n. 156/2015 (intervenuto a modificare l’art. 17-bis del DLgs. n. 546/92) prevede, a partire dal 1° gennaio 2016, l’applicazione degli istituti del reclamo e della mediazione anche nel caso di tributi locali.

Dunque, la nuova formulazione del suddetto art. 17-bis prevede che dal prossimo anno, in caso di controversie di valore inferiore a 20.000 euro, il ricorso al giudice tributario produca i medesimi effetti di un reclamo. Pertanto, nel momento in cui viene presentato un ricorso giurisdizionale, automaticamente si avvia un procedimento amministrativo, che consiste nel riesame, da parte dell’ente stesso, dell’atto impugnato. Il ricorso, quindi, resta sospeso per 90 giorni in attesa dello svolgimento del predetto esame e di un’eventuale proposta di mediazione da parte del contribuente, e solo alla scadenza di questo termine ha inizio la decorrenza del periodo riconosciuto dalla legge al ricorrente per depositare copia del ricorso presso la commissione tributaria e costituirsi in giudizio.

L’introduzione dell’istituto del reclamo nel mondo degli Enti Locali rende necessario da parte di questi ultimi un opportuno adeguamento delle procedure attualmente in vigore:

  • gli avvisi di accertamento devono contenere tutte le informazioni sulla nuova procedura e sui nuovi termini per la costituzione in giudizio;
  • l’ente (o meglio, la Giunta comunale) deve individuare la struttura autonoma deputata al riesame dei reclami e delle proposte di mediazione.

L’individuazione della struttura ad hoc presenta, tuttavia, una serie di criticità nel caso di comuni medio-piccoli, in considerazione soprattutto delle ridotte disponibilità di personale competente.

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