La Commissione tributaria provinciale di Matera (sentenza n. 447/01/2015) ha sentenziato che è da considerarsi valida e legittima la trasmissione di un accertamento ICI via posta certificata (PEC), richiamando quanto disposto dall’art. 48, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale (Cad).
Il caso in oggetto vedeva una società impugnare l’avviso di ingiunzione di pagamento emesso dal Comune per il recupero ICI, obiettando di non aver mai ricevuto i relativi avvisi di accertamento. Questi ultimi, tuttavia, erano stati regolarmente trasmessi alla PEC della società e la CTP non ha potuto far altro che rigettare il ricorso.
Le considerazioni dei giudici sono state le seguenti:
- L’art. 48 del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che, per le comunicazioni che necessitano di ricevute di invio e di consegna, il mezzo telematico deputato è la posta elettronica certificata.
- Sempre il suddetto art. 48, al comma 2, equipara la trasmissione via PEC alla notificazione a mezzo posta (a patto che, ovviamente, non vi siano differenti disposizioni per legge).
Si precisa che per i privati cittadini non sussiste l’obbligo di possedere un indirizzo di posta certificata. Diverso, invece, il caso di società e professionisti, i quali sono tenuti a comunicare agli organi competenti il proprio indirizzo PEC.