La CTP di Roma ha recentemente annullato una cartella di pagamento relativa ad un’iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia delle Entrate e destinata in modo impersonale e generalizzato agli “eredi” del contribuente defunto; in aggiunta, la cartella era stata recapitata presso l’ultimo domicilio del de cuius.
A invalidare questa procedura, e di conseguenza la cartella stessa, vi è il fatto che al momento della notificazione della cartella gli eredi avevano già provveduto a presentare la dichiarazione di successione, completa di nominativi e rispettivi domicili. Secondo quanto previsto dalla legge, infatti, la notifica presso l’ultimo domicilio del contribuente deceduto è consentita nel caso in cui all’Ufficio non sia pervenuta comunicazione dei domicili degli eredi. Gli eredi, infatti, sono tenuti al pagamento del debito ereditario esclusivamente pro quota e quindi, in presenza di una dichiarazione di successione, è illegittimo un ruolo unico che non espliciti la pretesa imputabile a ogni singolo erede.
Pertanto, con sentenza n. 16576/57/15, i giudici della CTP hanno annullato la cartella in oggetto: “L’art. 65 del D.P.R. n. 600/73 consente la notificazione degli atti, relativi a soggetto defunto, impersonalmente ai suoi eredi nel suo ultimo domicilio, solo se gli eredi stessi non abbiano comunicato il loro personale domicilio. La notifica impersonale nell’ultimo domicilio del defunto non è consentita nel caso in cui gli eredi abbiano, invece provveduto a comunicare all’ufficio il loro domicilio. Nella specie, ciò è avvenuto con la dichiarazione di successione (…). La nullità in questione, secondo la Corte di cassazione è assoluta e insanabile (Cass. nn. 18729/2014; 10659/2003; 11447/2002 e 3865/2001). Oltre a ciò, poiché la cartella impugnata enuncia una pretesa fiscale nei confronti di soggetti che, in ragione della qualità ereditaria, non sono tenuti in solido, ma ‘pro quota’, la emissione del ruolo che non tenga conto della loro identità e del loro domicilio, quali risultano già dagli atti dell’Agenzia delle entrate, si risolve in una nullità della stessa iscrizione a ruolo, per la indeterminatezza della pretesa fiscale nei confronti di ciascuno”.