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7 Ottobre 2015

Tributi – Delibere comunali tardive sulle aliquote dei tributi

Forse sperando nelle ormai consuete proroghe concesse per la data di approvazione dei bilanci preventivi, numerosi Comuni si sono trovati ad approvare le aliquote dei tributi comunali in ritardo rispetto al termine prefissato (e rimasto tale) del 30 luglio 2015 (costituiscono caso eccezionale la Regione Sicilia e le città metropolitane, per le quali il Ministero dell’Interno ha differito la scadenza al 30 settembre).

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, in caso di mancata approvazione di aliquote e tariffe entro il termine stabilito (ossia la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione), esse si intendono prorogate dall’anno precedente per quello in corso. Il medesimo effetto è previsto dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 per i regolamenti comunali.

Dunque, le delibere approvate tardivamente non possono trovare applicazione nel 2015, autorizzando così i contribuenti a fare riferimento ad aliquote e tariffe approvate per l’anno precedente. Tuttavia, è necessario che sia il Tar a determinare l’illegittimità delle delibere comunali, in conseguenza del ricorso presentato dai contribuenti o dal Ministero delle Finanze stesso. Quest’ultimo, infatti, ha il potere di impugnativa, nonché un esplicito obbligo in tal senso nel caso di mancata pubblicazione delle delibere comunali relative a IMU e TASI entro la scadenza del 28 ottobre 2015.

L’unica eccezione al quadro fin qui tratteggiato può riguardare la TARI, poiché la normativa prevede che, qualora l’applicazione delle tariffe dell’anno precedente non sia sufficiente alla copertura totale dei costi del servizio, rientra nella facoltà del Comune l’inserimento di tale conguaglio negativo nel piano finanziario dell’anno successivo.

Nel caso in cui, comunque, il Ministero non proceda contro le delibere approvate tardivamente, il contribuente ha la possibilità di fare riferimento ad aliquote e tariffe dell’anno precedente, riservandosi poi il diritto di impugnare un eventuale atto di accertamento comunale emesso al riguardo.

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