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10 Dicembre 2014

Tributi – Esenti da TARI anche i magazzini se legati a produzione di rifiuti speciali

La Risoluzione n° 2/DF si presenta come un chiarimento da parte del Mef circa l’applicazione della TARI a quelle attività industriali svolte su aree parzialmente occupate da capannoni e parzialmente costituite invece da zone scoperte asservite al ciclo produttivo da cui si originano rifiuti speciali smaltiti in autonomia dalla ditta.
Tale risoluzione nasce in risposta a una questione specifica posta da una società produttrice di tubi di acciaio senza saldatura. La società in questione ha fatto richiesta di esenzione dalla TARI non solo in relazione alle aree di esercizio dell’attività produttiva, ma anche per quanto riguarda i magazzini legati al processo industriale. Secondo la società, infatti, “anche i magazzini devono essere qualificati come prevalentemente e continuativamente produttivi di rifiuti speciali non assimilabili fiscalmente a quelli urbani e, in quanto tali, privi di presupposto impositivo”.
Il Mef ha replicato alla richiesta sottolineando alcuni punti fondamentali:

• Dal 2014 la norma stabilisce che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si debba tenere conto di quelle aree dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali smaltiti in proprio, in quanto su tali zone non si rileva la formazione di una quantità apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili;
• Secondo quanto sopra enunciato, non sarebbe corretto escludere dalla tassazione solo le aree occupate dai macchinari, in quanto in tal modo si produrrebbe un’ingiustificata duplicazione dei costi (prelievo comunale e smaltimento in proprio);
• I Comuni sono autorizzati a individuare, tramite proprio regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili nonché i magazzini funzionalmente collegati all’esercizio di tali attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;
• La norma relativa ai Comuni, sopra riportata, opera unicamente nei casi in cui i Comuni possano procedere all’assimilazione, quindi alla tassazione.

La conclusione del Mef, dunque, è la seguente:

• Sono esenti da TARI i magazzini intermedi di produzione e i magazzini adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti, poiché produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere da un intervento regolamentare del Comune;
• Sono esenti da TARI le aree scoperte (solo se asservite al ciclo produttivo) che danno luogo, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali non assimilabili.

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