Con ordinanza n.7691/2016 la Corte di Cassazione ha chiarito che gli imballaggi non rientrano tra le fattispecie oggetto di esenzione dalla TARSU; tuttavia, è prevista l’esclusione dal tributo per la porzione di superficie in cui vengono prodotti esclusivamente rifiuti speciali (spetta al contribuente l’onere di dimostrare il proprio diritto a tale esclusione).
I rifiuti degli imballaggi terziari e secondari, rientrando nella categoria dei rifiuti speciali, seguono quanto prescritto dall’art. 62, comma 3 del DLgs n. 507/1993: “Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta.”
Pertanto, come sentenziato dalla Cassazione, l’esenzione TARSU è applicabile esclusivamente sulle parti di superfici in cui si formano rifiuti speciali (ovvero, in questo caso specifico, gli imballaggi).