Risulta ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla validità retroattiva quinquennale delle domande di variazione catastale.
Con la sentenza n. 24020/2015, la Cassazione ha nuovamente affermato che le domande di variazione catastale presentate a norma del DL n. 70/2011 per il riconoscimento della ruralità di fabbricati abitativi o strumentali hanno effetto retroattivo quinquennale, e quindi a partire dal 1° gennaio 2006.
Si ricorda che i fabbricati rurali strumentali (categoria D/10) sono esenti da IMU, ma assoggettati a TASI con aliquota massima pari all’1 per mille. Per quanto riguarda i fabbricati rurali abitativi (categoria D/6), qualora l’immobile non costituisca abitazione principale per il proprietario, questi è tenuto al versamento di IMU e TASI; qualora, invece, tale immobile sia l’abitazione principale del contribuente, la tassazione comprende la sola TASI.