Sembra esserci poco accordo tra la Cassazione e la giurisprudenza di merito per quanto riguarda l’assoggettamento delle antenne telefoniche ai tributi ICI e IMU.
A breve distanza da una sentenza della CTP di Reggio Emilia (n. 425/2015) su un caso identico, la sentenza n. 24026/2015 della Cassazione sancisce che le antenne di telefonia mobile:
- trovano corretta collocazione all’interno della categoria catastale D;
- in virtù della suddetta classificazione, sono soggette al pagamento di ICI e IMU.
Secondo la giurisprudenza di merito l’accatastamento in categoria E è giustificato da una supposta preordinazione ad un’esigenza pubblica svolta dalle antenne. Come già avvenuto per gli impianti eolici, però, tale motivazione è considerata dalla Cassazione come ininfluente ai fini di un corretto accatastamento, rinviando anche a quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del DL n. 262/2006 (non possono essere inseriti in categoria catastale E immobili destinati ad uso commerciale o industriale).
Dunque, per le antenne fissate su un traliccio installato su platea di calcestruzzo e collocato all’interno di un’area di terreno solitamente recintata, è obbligatorio l’accatastamento e, a parere della Cassazione, la categoria D è l’unica corretta. A fronte di tale accatastamento, dunque, le antenne telefoniche sarebbero da assoggettare ai tributi ICI e IMU.