A conferma della precedente sentenza n. 22216/2015, la sentenza n. 14678 della Cassazione dispone l’assoggettamento a ICI per gli immobili sottoposti a sequestro nel periodo anteriore al 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore dell’art. 51, comma 3-bis del DLgs n. 159/2011.
L’assoggettabilità al tributo deriva dal fatto che il proprietario dell’immobile rimane “soggetto passivo dell’imposta, non giustificandosi alcune esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale di godimento sul bene e non la disponibilità del bene”. A differenza della confisca, infatti, il sequestro penale non comporta la perdita della titolarità sui beni interessati.
Per i sequestri post-1/1/2014, è prevista la sospensione dei tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli immobili oggetto di sequestro; tale disposizione, però, esclude dalla sospensione i tributi (come la TARI) basati sulla detenzione del bene.