La sentenza n. 296/02/15 della CTP di Reggio Emilia, nel dare ragione a un contribuente, ha stabilito che la tassa sui rifiuti è da considerarsi illegittima (e quindi esente dall’obbligo di pagamento) nel caso in cui il regolamento comunale risulti irragionevole.
Il ricorrente nel giudizio in esame è il titolare di un negozio di vini: questi ha impugnato alcuni avvisi di accertamento per il pagamento della TARI basando le proprie obiezioni sul principio fondante che “solo chi inquina deve pagare” e rilevando, poi, la stretta connessione tra tale principio e i due elementi rappresentati dalla “potenzialità di produzione dei rifiuti” e dalla “tipologia di attività svolta”. Il titolare del negozio ha evidenziato che:
- La potenzialità di produzione di rifiuti legata alla propria attività è praticamente inesistente, poiché quest’ultima “consiste principalmente nell’acquisto di vino sfuso, che viene immesso dal fornitore in cisterne tramite pompe o consegnato in fusti d’acciaio per la vendita alla spina, che poi vengono resi vuoti alla cantina fornitrice. Il vino viene poi venduto ai clienti mediante l’uso di contenitori di loro proprietà, o che possono acquistare in negozio per poi riutilizzare enne volte”.
- È irragionevole un regolamento istitutivo del tributo che non tiene in considerazione le differenze esistenti, in termini di produzione dei rifiuti, tra varie attività di vendita di beni alimentari.
La CTP ha accolto il ricorso, mostrandosi in accordo con la posizione del ricorrente sotto ogni aspetto. Ha, quindi, dichiarato che la tassazione imposta dal Comune al contribuente era “fuori da ogni principio di ragionevolezza”, poiché l’attività in questione non comporta alcuna produzione di rifiuti.