La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, con sentenza n. 153/05/2014, ha avvalorato la tesi per la quale la notifica di un atto impositivo, presso la casa municipale,sia da ritenersi nulla qualora, a fronte di un’assenza temporanea del contribuente, l’agente postale non abbia posto in essere altri adempimenti.
Si parla di assenza temporanea, e non irreperibilità assoluta, quando non sia possibile eseguire la consegna dell’atto al contribuente, nonostante siano conosciute la sua residenza e il suo indirizzo, perché lo stesso non è stato trovato o altri soggetti si sono rifiutati di riceverlo.
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